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Sez. U, Sentenza n. 3616 del 20/10/1976 (Rv. 382360 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI - NATURA - TRIBUTI DOGANALI - SULLE MERCI IMPORTATE DALL'ESTERO - DISCIPLINA EX LEGGE N 330 DEL 1950 - MERCI PROVENIENTI DA STATI ADERENTI AL GATT O MENZIONATE NELL'ACCORDO - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI - INESIGIBILITA - DISPOSIZIONI EX ART 2 DELLA LEGGE N 295 DEL 1950 - ESECUZIONE IMMEDIATA DELL'ACCORDO GATT.*
Stato
decisa il 1976-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382360-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI - NATURA - TRIBUTI DOGANALI - SULLE MERCI IMPORTATE DALL'ESTERO - DISCIPLINA EX LEGGE N 330 DEL 1950 - MERCI PROVENIENTI DA STATI ADERENTI AL GATT O MENZIONATE NELL'ACCORDO - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI - INESIGIBILITA - DISPOSIZIONI EX ART 2 DELLA LEGGE N 295 DEL 1950 - ESECUZIONE IMMEDIATA DELL'ACCORDO GATT.*

I 'diritti per i servizi amministrativì sulle merci importate dall'estero, istituiti con la legge 15 giugno 1950 n 330, non rientrano nell'ambito dei diritti di confine, ne configurano corrispettivi per prestazioni rese dall'amministrazione, ma costituiscono veri e propri nuovi Tributi doganali, e, come tali, non sono esigibili per merci provenienti da stati aderenti all'accordo generale sulle tariffe doganali del 30 ottobre 1947 - cosiddetto accordo GATT - e contemplate nell'accordo medesimo, il quale, con le Disposizioni contenute nella prima parte, pone il divieto di diritti doganali piu elevati di quelli vigenti alla data della sua stipulazione. Dette Disposizioni, infatti, che con l'art 2 della legge 5 aprile 1950 n 295 sono divenute di immediata applicazione nel nostro ordinamento, quali norme dello stato direttamente esecutive e non abbisognanti di ulteriori interventi del legislatore, non sono state modificate od abrogate dalla successiva citata legge n 330 del 1950, la cui portata va interpretata nel senso che l'istituzione dei 'diritti per i servizi amministrativì riguarda le merci non provenienti dai paesi aderenti all'accordo GATT o comunque non menzionate nell'elencazione contenuta nell'accordo stesso. (V 3403/75, mass n 377548; (V 1455/73, mass n 364175; (V 1455/73, mass n 364177; (V 1455/73, mass n 364178).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 30/10/1947, Legge 05/04/1950 num. 295 art. 2, Legge 15/06/1950 num. 330

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)