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Sez. U, Sentenza n. 4064 del 13/07/1979 (Rv. 400562 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI - MERCI PROVENIENTI DA STATI ADERENTI ALL'ACCORDO GATT - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400562-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI - MERCI PROVENIENTI DA STATI ADERENTI ALL'ACCORDO GATT - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*

I diritti per i servizi amministrativi sulle merci importate dall'estero, istituiti con la legge 15 giugno 1950 n 330, non sono esigibili per le merci provenienti da stati aderenti all'accordo generale sulle tariffe doganali (cosiddetto accordo GATT), reso esecutivo nel nostro ordinamento con la legge 5 aprile 1950 n 295, atteso che le Disposizioni di tale accordo, che pongono il divieto di diritti o di imposizioni di qualsiasi natura, riscossi alla importazione od in occasione di questa, piu alti di quelli vigenti alla data della sua stipulazione, non risultano abrogate o modificate dalla successiva citata legge n 330 del 1950. (Conf 3616/76, mass n 382360; (Conf 1455/73, mass n 364177).*

Riferimenti normativi: Legge 05/04/1950 num. 295, Legge 15/06/1950 num. 330 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)