Sez. L, Sentenza n. 11247 del 15/11/1993 (Rv. 484326 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Di anzianità | Maturazione del relativo diritto - Differimento contrattuale contestuale ad un trattamento più favorevole - Violazione dello art. 2120 cod. civ. - Sussistenza - Fattispecie relativa ad accordo aziendale attributivo di trattamento più favorevole per gli inabili collocati anticipatamente a riposo, condizionandone però la decorrenza dalla comunicazione da parte dell'I.N.P.S. della accettazione dell'anticipato collocamento in pensione del lavoratore.
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Di anzianità
La disciplina inderogabile dell'art. 2120 cod. civ. non consente all'autonomia privata di stabilire per la maturazione del diritto alle spettanze di fine rapporto - commisurato alla durata della effettiva prestazione di lavoro - un momento diverso da quello della cessazione del rapporto stesso non rilevando sotto questo profilo il carattere più favorevole del trattamento attribuito dalla contrattazione collettiva. (Nella specie, la decisione dei giudici di merito, cassata dalla S.C., ha escluso, in base all'art. 16 del Testo Unico degli accordi aziendali dell'azienda municipale dei trasporti di Catania, il diritto dei dipendenti collocati anticipatamente a riposto per inabilità fisica a percepire le spettanze di fine rapporto costituite da indennità di buonuscita e "rimborso contributi" dalla data del collocamento a riposo, anziché da quella successiva della comunicazione con la quale l'I.N.P.S. rende noto di accettare l'anticipato collocamento in pensione del lavoratore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 12, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)