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Sez. L, Sentenza n. 600 del 19/01/2000 (Rv. 532982 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ | Trattamento di fine rapporto - Maturazione del relativo diritto - Coincidenza con il momento del collocamento a riposo - Decorrenza contestuale dell'obbligazione del datore di lavoro per la relativa erogazione - Ritardato pagamento verificatosi prima dell'entrata in vigore dell'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991 - Conseguenze - Applicabilità alla suddetta obbligazione datoriale della disciplina di cui all'art. 1183, comma primo, parte seconda, cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532982-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ

Il diritto del lavoratore al trattamento di fine rapporto matura per il dipendente al momento del suo collocamento a riposo che, in quanto prevedibile, consente al datore di lavoro di approntare anticipatamente il disbrigo della relativa pratica di liquidazione. D'altra parte l'obbligazione del datore di lavoro per la erogazione in argomento decorre dal momento della cessazione del rapporto, verificandosi alla suddetta scadenza le condizioni di responsabilità che comportano, in caso di ritardato pagamento verificatosi prima dell'entrata in vigore dell'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991, l'obbligo del debitore di corrispondere le somme maggiorate di rivalutazione ed interessi legali. Poiché, quindi, l'obbligazione al pagamento del t.f.r. è assunta in costanza di rapporto di lavoro con termine ampiamente prefissato è da escludere che il relativo adempimento sia assoggettabile alla disciplina di cui all'art. 1183, comma primo, parte seconda, cod. civ. in quanto tale ultima disposizione fa comunque riferimento alle obbligazioni in cui non è determinato il tempo dell'adempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1183 com. 1, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)