Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1525 del 21/01/2019 (Rv. 652346 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Procedimento di equa riparazione - Mancata comparizione delle parti all'udienza innanzi alla corte d'appello - Decreto di non luogo a provvedere - Natura ordinatoria - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento - Diniego di fissazione della nuova udienza - Conseguenze.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di procedimento camerale per equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001, ha natura ordinatoria il decreto con il quale la corte d'appello, dopo avere dato atto della mancata comparizione delle parti in camera di consiglio, dichiari "non luogo a provvedere" sulla domanda sicché, essendo privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, non è impugnabile con il ricorso per cassazione, rimedio invece ammissibile avverso il diniego di fissazione della nuova udienza richiesta in fase di riassunzione ai sensi dell'art. 181 c.p.c.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)