Sez. 1, Sentenza n. 22154 del 25/10/2011 (Rv. 620230 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Procedimento camerale di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 - Mancata comparizione delle parti all'udienza innanzi alla corte d'appello - Decreto di "non luogo a provvedere" - Natura ordinatoria - Sussistenza - Definitività e decisorietà - Esclusione - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
In tema di procedimento camerale per equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, il decreto con il quale la corte d'appello, dopo avere dato atto della mancata comparizione delle parti in camera di consiglio, dichiari "non luogo a provvedere" sulla domanda, è riconducibile - sia pure in via di mera assimilazione - al provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 181, primo comma, cod. proc. civ., che ha natura meramente ordinatoria, in quanto la parte ha la facoltà di chiedere la riassunzione del procedimento, sicché, essendo privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, non è impugnabile con il ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)