Sez. 2, Sentenza n. 6951 del 12/03/1998 Ud. (dep. 10/06/1998) Rv. 211103 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Effetti - Sospensione del corso della prescrizione del reato - Esclusione - Ragione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare disposta ai sensi dell'art. 304 cod. proc. pen. non comporta la sospensione del corso della prescrizione del reato, non essendo "imposta da una particolare disposizione di legge" ai sensi dell'art. 159 cod. pen., che rinvia ai casi in cui la sospensione è disposta per legge e si verifica automaticamente e non già a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria procedente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)