Sez. 5, Sentenza n. 12756 del 22/10/1998 Ud. (dep. 03/12/1998) Rv. 211963 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Prescrizione - Sospensione del corso della prescrizione nei casi di sospensione dei termini di custodia cautelare - Operatività -.Limitazione ai casi in cui sia stata effettivamente applicata la misura cautelare - Sussistenza.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE
Il differimento della udienza dibattimentale dovuto ad astensione conseguente a deliberazione assunta dagli organi rappresentativi degli avvocati o ad altro impedimento del difensore non determina la sospensione del corso della prescrizione se non nei casi in cui, essendo stata applicata una misura cautelare personale, siano sospesi i termini di durata della custodia cautelare a norma dell'art. 304, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.. Qualora i termini di prescrizione siano prossimi a maturare è invece legittima la nomina di un difensore di ufficio, sussistendo in tal caso un motivo di urgenza ostativo del differimento dell'udienza. (Vedi Corte cost., sent. n. 178 del 1991; sent. n. 114 del 1994; sent. n. 171 del 1996).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 com. 5 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)