Sez. 6, Sentenza n. 13643 del 06/11/1998 Ud. (dep. 23/12/1998) Rv. 211964 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Prescrizione - Sospensione del corso della prescrizione nei casi di sospensione dei termini di custodia cautelare - Operatività - Limitazione ai casi in cui sia stato emesso un provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare - Sussistenza.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE
L'art. 159 cod. pen., come modificato dall'art. 15 della legge 8 agosto 1995, n. 332, ha trasformato le cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare in altrettante cause di sospensione della prescrizione dei reati; ma ciò significa che questa resta sospesa là dove esista effettivamente un provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia, e non già nella astratta ipotesi di ricorrenza di taluna delle cause di sospensione previste dall'art. 304 cod. proc. pen., anche indipendentemente dall'esistenza di un provvedimento di sospensione. (Fattispecie di differimento del dibattimento a causa della astensione dalle udienze proclamata dagli avvocati). (Vedi Corte cost., sent. n. 178 del 1991; sent. n. 114 del 1994; sent. n. 171 del 1996).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 496, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 496, Legge 08/08/1995 num. 332 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)