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Sez. 1, Ordinanza n. 17413 del 02/06/2026 (Rv. 679251-01)

CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Conservazione della fondiarietà del credito - Iscrizione successiva alla prima - Condizioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2026-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679251-01

CREDITO - CREDITO FONDIARIO

Ai fini della conservazione della fondiarietà del credito di cui all'art. 38 tub, pur in presenza di iscrizione successiva alla prima, è sufficiente che l'importo erogato con l'ultimo mutuo in ordine cronologico, sommato al capitale residuo ancora da rimborsare dei finanziamenti precedentemente concessi e non ancora estinti, rimanga nel limite di finanziabilità dell'80% del valore cauzionale del bene concesso in garanzia, con la conseguenza che, nel procedimento di espropriazione relativo al credito fondiario, resta escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.

TUB [ rnc : art = 0038 00, gen = LS, sp = TUB], TUB [ rnc : art = 0041 00, gen = LS, sp = TUB], Cod. Civ. art. 1813, Cod. Proc. Civ. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)