Sez. 3 - , Sentenza n. 17439 del 28/06/2019 (Rv. 654435 - 01)
CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Mutuo fondiario - Superamento della soglia di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.) - Conseguenze - Obbligo del creditore fondiario di preventiva notificazione del titolo esecutivo - Sussistenza - Ragioni.
CREDITO - CREDITO FONDIARIO
In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 non esaurisce i suoi effetti sul piano della condotta dell'istituto di credito mutuante, ma è elemento essenziale per la valida qualificazione del contratto di mutuo come fondiario e quindi, per l'applicabilità della relativa disciplina di privilegio, sostanziale e processuale, in favore del creditore; pertanto, il superamento di tale limite comporta, tanto ove sia necessario inferirne la nullità dell'intero contratto, salva la conversione ex art. 1424 c.c., quanto ove sia sufficiente la riqualificazione di quello come mutuo ordinario con disapplicazione della disciplina di privilegio, la sicura non operatività della norma che esenta il creditore fondiario dall'obbligo di previa notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 41, comma 1, del citato d. lgs.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 38 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)