Sez. 4, Sentenza n. 50053 del 12/11/2014 Ud. (dep. 01/12/2014) Rv. 261380 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Guida sotto l'influenza dell'alcool - Sanzione - Sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma nono bis, C.d.S. - Applicabilità ai fatti anteriormente commessi - Ragioni - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
In tema di reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, la sostituzione della pena detentiva o pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 186, comma nono bis, C.d.S., introdotto dall'art. 33, comma primo, lett. a), punto 1 della legge n. 120 del 2010, è applicabile anche ai fatti, non definiti con sentenza irrevocabile, commessi anteriormente alla predetta novella, in virtù dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizione oggettivamente ed in concreto più favorevole rispetto a quella previgente. (Fattispecie relativa all'ipotesi di cui all'art. 186, comma secondo, lett. b), C.d.S.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Strada art. 186 com. 2 lett. B, Cod. Strada art. 189 com. 9 n. 2, Legge 29/07/2010 num. 1203 art. 33 com. 2 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)