Sez. 4, Sentenza n. 5509 del 12/12/2012 Ud. (dep. 04/02/2013) Rv. 254666 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Guida sotto l'influenza dell'alcool - Sanzione - Sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma nono bis, C.d.S. - Applicabilità ai fatti anteriori alla legge n. 120 del 2010 - Ragioni - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
In tema di reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, la sostituzione della pena detentiva o pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 186, comma nono bis, C.d.S., introdotto dall'art. 33, comma primo, lett. a), punto 1, legge n. 120 del 2010, è applicabile anche ai fatti commessi anteriormente alla predetta novella, trattandosi di disposizione oggettivamente ed in concreto più favorevole rispetto a quella previgente. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretto il diniego della sostituzione da parte del giudice sul presupposto che la condotta ex art. 186, comma secondo, lett. c) C.d.S. fosse stata punita con pena comunque più favorevole di quella introdotta dalla l. n. 120 del 2010, sebbene solo quest'ultima norma prevedesse la possibilità di sostituire la sanzione).
Riferimenti normativi: Legge 29/07/2010 num. 120 art. 33 bis n. 1 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 9 n. 2, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)