Sez. 4, Sentenza n. 1015 del 10/12/2015 Ud. (dep. 13/01/2016) Rv. 265798 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Guida sotto l'influenza dell'alcool - Sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità - Applicabilità ai fatti anteriori alla legge n. 120 del 2010 - Ragioni - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
In tema di guida in stato di ebbrezza, la sostituzione della pena detentiva o pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, previsto dall'art. 186, comma nono bis, C.d.S., introdotto dall'art. 33, comma primo, lett. a), punto 1, legge, 29 luglio 2010, n. 120, è applicabile anche ai fatti commessi anteriormente alla novella, trattandosi di disposizione più favorevole rispetto a quella previgente. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto corretto il diniego della sostituzione, atteso che la condotta contestata di cui all'art. 186, comma secondo, lett. c) C.d.S., era stata punita con pena comunque più favorevole rispetto a quella introdotta dalla legge n. 120 del 2010 e l'interessata aveva omesso di chiedere anche l'applicazione della meno favorevole pena detentiva prevista dalla novella).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 com. 2 lett. C, Cod. Strada art. 186 com. 9 n. 2, Legge 29/07/2010 num. 120 art. 33 bis n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)