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Sez. U, Sentenza n. 1836 del 12/06/1972 (Rv. 358842 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - RETRIBUZIONE - DIPENDENTI DI IMPRESE ELETTRICHE NAZIONALIZZATE - RETRIBUZIONE CORRISPOSTA DALL'ENEL - SPECIALE COMPENSO AGGIUNTIVO - CUMULABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358842-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - RETRIBUZIONE - DIPENDENTI DI IMPRESE ELETTRICHE NAZIONALIZZATE - RETRIBUZIONE CORRISPOSTA DALL'ENEL - SPECIALE COMPENSO AGGIUNTIVO - CUMULABILITA - CONDIZIONI.*

Se e vero che gli artt 2077 cod civ e 13 della legge 6 febbraio 1962, n 1643, sulla istituzione dell' ENEL, non escludono in modo assoluto che i dipendenti delle imprese esercenti l'industria elettrica assorbita da tale ente, possano cumulare al nuovo trattamento retributivo assicurato dall' ENEL uno speciale compenso aggiuntivo compreso in quello, meno favorevole, praticato dai precedenti datori di lavoro, e, tuttavia, necessario perche cio si verifichi che l'emolumento speciale risulti collegato, in via sinallagmatica, con una prestazione lavorativa che, per qualita e grado d'impegno, non possa ritenersi compresa fra quelle tenute presenti nel determinare il trattamento della categoria in generale.*

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Costituzione art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)