Sez. L, Sentenza n. 5754 del 25/05/1995 (Rv. 492443 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RIUNIONE DI PROCEDIMENTI | Omissione - Nullità - Esclusione - Deduzione come motivo di ricorso per cassazione - Inammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RIUNIONE DI PROCEDIMENTI
Nel rito del lavoro, per la violazione della norma di cui all'art. 151 disp. att. cod. proc. civ. (in tema di riunione di procedimenti) non è comminata la sanzione della nullità degli atti processuali successivi, ne consegue che la predetta violazione non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)