Sez. L, Sentenza n. 18410 del 01/08/2013 (Rv. 627726 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ | Poteri istruttori d'ufficio - Esercizio - Fondamento - Tutela differenziata dei diritti azionati - Controversia in materia di danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati - Rilevanza ai fini dell'attivazione dei poteri officiosi.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ
Nel rito del lavoro il principio dispositivo è contemperato - atteso il riconoscimento dei poteri officiosi del giudice ex art. 421 e 437 cod. proc. civ., intesi alla luce del principio del giusto processo e dell'art. 6 della CEDU - con le esigenze della ricerca della verità materiale al fine di assicurare ai diritti che con esso vengono azionati una tutela differenziata in ragione della loro natura. Ne consegue che, ove si controverta della tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (oggetto di reiterati interventi della Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 307 del 1990 e fino alla sentenza n. 107 del 2012), deve essere attribuita adeguata rilevanza, in funzione dell'utilizzazione dei suddetti poteri officiosi, al diritto posto a base della domanda del ricorrente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)