Sez. L, Sentenza n. 21124 del 02/10/2009 (Rv. 609862 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE | Omessa indicazione negli atti introduttivi di documenti e omesso deposito degli stessi contestualmente ai detti atti - Decadenza dal diritto di produzione - Configurabilità - Sussistenza - Produzione dei documenti nel corso del giudizio di primo grado - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Fondamento - Contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della "verità reale" - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE
Nel rito del lavoro, l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ovvero nella memoria difensiva del convenuto, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tali atti, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti medesimi; siffatto rigoroso sistema di preclusioni trova, tuttavia, un contemperamento - ispirato alla esigenza di coniugare il principio dispositivo con la ricerca della "verità reale" - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ. (e dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., nel giudizio di appello).(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto corretta l'ammissione, da parte del primo giudice, della produzione delle buste paga da parte del datore di lavoro dopo il deposito della relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado, trattandosi di documentazione ritenuta "certamente utile" ai fini della quantificazione delle spettanze reclamate).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)