Sez. 3, Sentenza n. 641 del 12/02/1977 (Rv. 384206 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - FUNZIONE - COMPUTO - RIFERIMENTO AD EVENTO ANORMALE ED IMPREVEDIBILE - ESCLUSIONE - TAMPONAMENTO DI AUTOVEICOLO SBANDATO AL CENTRO DELLA STRADA - VIOLAZIONE DELLA DISTANZA DI SICUREZZA - ESCLUSIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - FUNZIONE - COMPUTO - RIFERIMENTO AD EVENTO ANORMALE ED IMPREVEDIBILE - ESCLUSIONE - TAMPONAMENTO DI AUTOVEICOLO SBANDATO AL CENTRO DELLA STRADA - VIOLAZIONE DELLA DISTANZA DI SICUREZZA - ESCLUSIONE.*
L'osservanza della distanza di sicurezza presuppone la normale marcia dei veicoli ed e imposta al fine di evitare il tamponamento del veicolo che precede; in caso di arresto di questo, da parte di quello che segue; tale distanza, tuttavia, non puo essere calcolata anche in previsione di un evento straordinario, come, ad esempio, l'improvviso sbandamento o l'urto del primo veicolo contro un ostacolo, o altre causa anormali e imprevedibili, come nel caso di un'improvvisa deviazione del primo veicolo, che si sposti abnormemente sulla strada e ostruisca la marcia. (Conf 1434/72, mass n 358043).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 107, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)