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Sez. 3, Sentenza n. 1903 del 20/04/1978 (Rv. 391268 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - FUNZIONE - COMPUTO - RIFERIMENTO AD EVENTO STRAORDINARIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391268-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - FUNZIONE - COMPUTO - RIFERIMENTO AD EVENTO STRAORDINARIO - ESCLUSIONE.*

L'osservanza della distanza di sicurezza tra due veicoli presuppone la normale marcia di essi ed e imposta al fine di evitare il tamponamento del veicolo che precede, in caso di arresto di questo, da parte di quello che segue; tale distanza, pero, non puo essere calcolata in previsione di un evento straordinario, come, ad esempio, l'improvviso sbandamento o l'urto del primo veicolo contro un ostacolo, ovvero altre cause anormali e imprevedibili. (nella specie trattavasi di tamponamento cosiddetto "a catena"). (Conf 641/77, mass n 384206).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 107, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)