Sez. L, Sentenza n. 1086 del 20/02/1982 (Rv. 418958 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SCRITTURE DEL PERSONALE ARTISTICO E TECNICO DELLA PRODUZIONE DI SPETTACOLI - IPOTESI EX ART. 1, SECONDO COMMA, LETTERA E) DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - PRODUZIONE DI SPETTACOLI RADIOTELEVISIVI COINCIDENTE CON LA STESSA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'ENTE DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SCRITTURE DEL PERSONALE ARTISTICO E TECNICO DELLA PRODUZIONE DI SPETTACOLI - IPOTESI EX ART. 1, SECONDO COMMA, LETTERA E) DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - PRODUZIONE DI SPETTACOLI RADIOTELEVISIVI COINCIDENTE CON LA STESSA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'ENTE DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
L'ipotesi delle scritture del personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli, che, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera e), della legge 18 aprile 1962 n. 230, rientra fra i casi, specificamente determinati, in cui è consentita l'apposizione di un termine al contratto di lavoro, non può ritenersi ricorrente quando trattisi di produzione di spettacoli radiotelevisivi, che, esercitata in via continuativa secondo un programma globale annuo cui si adegui la programmazione articolata dei vari centri di produzione, coincida con la stessa attività istituzionale dell'ente (radiotelevisivo) datore di lavoro, salva - anche per il periodo anteriore alla legge 23 maggio 1977 n. 266 - la rigorosa dimostrazione, da parte di quest'ultimo soggetto, che l'assunzione a termine sia stata necessitata da specifiche esigenze di carattere oggettivamente temporaneo, straordinario ed occasionale. (V 2632/80, mass n 406371; (V 1017/79, mass n 397212).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 lett. E, Legge 23/05/1977 num. 266
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)