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Sez. L, Sentenza n. 1017 del 16/02/1979 (Rv. 397212 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO INDETERMINATO - SUSSISTENZA - PRESUNZIONE - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - SCRITTURE DEL PERSONALE ARTISTICO E TECNICO DELLA PRODUZIONE DI SPETTACOLI - INCLUSIONE - PRODUZIONE DI SPETTACOLI RADIO TELEVISIVI ESERCITATA IN VIA CONTINUATIVA SECONDO UN PROGRAMMA GLOBALE ANNUO - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397212-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO INDETERMINATO - SUSSISTENZA - PRESUNZIONE - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - SCRITTURE DEL PERSONALE ARTISTICO E TECNICO DELLA PRODUZIONE DI SPETTACOLI - INCLUSIONE - PRODUZIONE DI SPETTACOLI RADIO TELEVISIVI ESERCITATA IN VIA CONTINUATIVA SECONDO UN PROGRAMMA GLOBALE ANNUO - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*

Il legislatore, nell'intento di sfavorire l'uso del contratto a tempo determinato come strumento di elusione della normativa di protezione del lavoratore, ha posto la presunzione generale che il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, consentendo l'apposizione del termine in ipotesi tassativamente previste, tra cui (art 1 legge 18 aprile 1962 n 230 lettera e) quella delle scritture del personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli. Tale ipotesi non ricorre ove l'attivita sia costituita dalla produzione di spettacoli radio-televisivi, esercitata in via continuativa secondo un programma globale annuo, cui si adegui la programmazione articolata dei vari centri di produzione, coincidendo cosi con la stessa attivita istituzionale dell'ente radiotelevisivo. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto corretto ed incensurabile in Sede di legittimita il ragionamento del giudice di merito per il quale l'intervallo fra i reiterati contratti a termine, alcuni dei quali prorogati, dovevano essere considerati come sospensioni concordate del rapporto, in cui permaneva tra le parti il vincolo obbligatorio, rilevando altresi la sussistenza di condizioni contrarie al contratto a termine, identificate nella possibilita per una azienda del tipo e della dimensione della RAI di provvedere alle maggiori e normali esigenze lavorative nello specifico settore mediante assunzioni a tempo indeterminato).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 23/05/1977 num. 266

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)