Sez. 1, Sentenza n. 2811 del 28/03/1997 (Rv. 503399 - 01)
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Albo Psicologi - Iscrizione ex art. 32, lett. d) della legge n. 56 del 1989 - Presupposti - Svolgimento di attività per almeno tre anni nelle discipline psicologiche, nonché conseguimento di riconoscimenti - Rapporti fra i due requisiti obbligatori - Specificità del riconoscimento - Nozione - Riconoscimento implicito nell'avvenuta ammissione ad un determinato organismo - Configurabilità - Condizioni - Limiti.
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE
Ai fini della disposizione contenuta nella lettera d) dell'art. 32 della legge n. 56 del 1989 (a norma della quale, l'iscrizione all'Albo degli psicologi è consentita a coloro che abbiano operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche, ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale), il requisito " dell'aver operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche", e quello dell'aver ottenuto riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale, costituiscono condizioni le quali debbono - comunque - entrambe sussistere, anche quando eventualmente, non sussista un rapporto di conseguenzialità causale fra l'attività ed il riconoscimento conseguito. Quanto al riconoscimento, giacché esso deve costituire attestato di pregevoli capacità nella materia, esso non può che consistere in un'attestazione la quale provenga da un organo specifico e ben determinato, e che abbia ad oggetto specificamente una singola persona; e, se è vero che non è da escludere che già la mera iscrizione ad un determinato organismo, possa sostanzialmente concretare un "riconoscimento" (nel senso che tale iscrizione presupponga, come imprescindibili, quelle stesse valutazioni che si rendono necessarie in ogni ipotesi di riconoscimento espressamente formulato), non è meno vero che, in questi casi, occorre che risultino specificamente accertati i profili e le ragioni che facciano ritenere sostanzialmente effettuato il riconoscimento in questione.
Riferimenti normativi: Legge 18/02/1989 num. 56 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)