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Sez. 1, Sentenza n. 178 del 10/01/1997 (Rv. 501649 - 01)

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Requisiti per l'iscrizione all'albo - Art. 32, lett. d), della legge n. 56 del 1989 - Portata - Svolgimento di attività per almeno tre anni nelle discipline psicologiche e conseguenziale riconoscimento - Obbligatorietà - Riconoscimento - Nozione - Nei confronti di più persone - Inefficacia - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501649-01

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE

La disposizione contenuta nella lettera d) dell'art. 32 della legge n. 56 del 1989 - a norma della quale l'iscrizione all'Albo degli psicologi è consentita a coloro che abbiano operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche, ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale - non ha l'effetto di sanatoria delle situazioni pregresse già definite, bensì attribuisce efficacia giuridica a situazioni pregresse che, assoggettate ad una nuova valutazione, risultino idonee a produrla. A tal fine è indispensabile che sussista un rapporto di conseguenzialità causale tra l'attività svolta e gli ottenuti riconoscimenti (costituendo l'attività ed i riconoscimenti due distinte condizioni che debbono entrambe sussistere) e che questi ultimi consistano in attestazioni che provengano da determinati organi ed abbiano ad oggetto, specificamente, una singola persona, anche se rilasciati in modo collettivo nei confronti di più persone in modo che risulti ciascuna specificamente individuata e valutata. Non è, altresì, escluso che la mera iscrizione ad un determinato organismo possa sostanzialmente concretare il riconoscimento richiesto dalla norma, ma, in tal caso, occorre accertare con specificità e con certezza, indicando le ragioni dell'eventuale esito positivo dell'accertamento, perché possa, nei fatti, ritenersi effettuato il riconoscimento (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza del giudice di merito, il quale aveva considerato l'iscrizione a determinati organismi, la partecipazione a congressi e la qualità dei soci di determinate associazioni come prova sia dell'esercizio dell'attività svolta, sia del conseguito riconoscimento).

Riferimenti normativi: Legge 18/02/1989 num. 56 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)