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Sez. 2, Sentenza n. 3716 del 19/04/1994 (Rv. 486274 - 01)

Professionisti - Albo professionale - Iscrizione - In genere | Iscrizione nell'albo professionale degli psicologi - Soggetti che abbiano avuto modo di eccellere nelle discipline psicologiche - Valutazione riservata al giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1994-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486274-01

Professionisti - Albo professionale - Iscrizione - In genere

Ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale degli psicologi l'art. 32, lett.d), della legge 18 febbraio 1989n. 56, che ha il carattere di norma cosiddetto di chiusura, contempla i soggetti che, pur non avendo i requisiti specifici (laurea e pratica nel campo della psicologia) previsti dalle precedenti disposizioni, abbiano comunque avuto modo di eccellere nel campo delle discipline psicologiche. Ne consegue che costituisce apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in cassazione, ove sufficientemente e logicamente motivato, l'esclusione, ad opera del giudice del merito, del possesso di tale qualifica di eccellenza sulla base della mera frequentazione di corsi presso scuole psicologiche private, ancorché di alto livello, e della collaborazione prestata presso istituti privati di ricerca nel campo della psicologia.

Riferimenti normativi: Legge 18/02/1989 num. 56 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)