Sez. 6, Sentenza n. 6282 del 23/05/1997 Ud. (dep. 26/06/1997) Rv. 209324 - 01
IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI | Dichiarazioni rese da persona esaminata quale indagato o imputato - Dichiarazioni concernenti reato diverso da quello per il quale la persona è esaminata - Obbligo della autorità giudiziaria di sospendere l'esame e di invitare la persona a nominare un difensore - Configurabilità - Esclusione - Utilizzabilità delle predette dichiarazioni - Sussistenza.
IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI
In tema di dichiarazioni indizianti, il dovere dell'autorità giudiziaria, che procede all'esame di una persona, della sospensione dell'esame, dell'avvertimento che a seguito delle dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e dell'invito a nominare un difensore, sussiste, a norma dell'art. 63, comma primo, cod. proc. pen., solo nel caso in cui la persona sia esaminata quale testimone o persona informata sui fatti e non nel caso in cui essa sia esaminata come imputata o come persona sottoposta alle indagini, sia pure relativamente ad un reato diverso da quello per il quale essa è stata chiamata a rendere le dichiarazioni. In tale caso, infatti, la persona è già avvertita, quale imputato o indagato, della facoltà di non rispondere. Ne consegue che le dichiarazioni rese in tale contesto sono pienamente utilizzabili.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)