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Sez. 5, Sentenza n. 8835 del 28/06/2001 (Rv. 547804 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Rettifica di singole elementi della dichiarazione - Sulla base di dati forniti dal contribuente - Accertamento analitico - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547804-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

Nel caso in cui l'amministrazione finanziaria corregga singoli elementi della dichiarazione dei redditi d'impresa sulla base di dati forniti dallo stesso contribuente, ricorre la fattispecie dell'accertamento analitico dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, che non cessa di essere tale per il fatto che, muovendo da specifici elementi quantitativamente certi (quali, nella specie, il costo del prodotto venduto ed i prezzi di vendita verificati), con il medesimo pervenga ad altri dati, quali i ricavi, attraverso il ricorso a parametri induttivi. In tale ipotesi, infatti, la rettifica investe singole poste della contabilità dell'impresa e non globalmente la stessa in ragione di irregolarità di tale rilievo da farla ritenere inattendibile nel suo complesso.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)