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Sez. 1, Sentenza n. 32094 del 18/02/2004 Ud. (dep. 22/07/2004) Rv. 229488 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Imputazione di partecipazione all'associazione di stampo mafioso - Differenza tra formale affiliazione ovvero "vicinanza" - Rilevanza al fine della corrispondenza tra fatto contestato e quello ritenuto in sentenza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229488-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE

Non integra violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, di cui all'art. 521 cod. proc. pen., la sentenza che, a fronte della contestazione di aver fatto parte dell'associazione di tipo mafioso, la individui nel contributo fornito dall'imputato, in via continuativa e consapevole, alla vita del sodalizio, non avendo alcuna rilevanza la gerarchia interna al gruppo criminale, né la differenza tra soggetto formalmente "affiliato" e soggetto "vicino" al gruppo criminale, in quanto la partecipazione associativa si sostanzia unicamente nell'"affectio societatis" e nella stabile messa a disposizione della propria opera per i fini dell'organizzazione mafiosa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)