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Sez. 6, Sentenza n. 6262 del 17/01/2003 Ud. (dep. 07/02/2003) Rv. 227711 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Condotta di promozione, direzione o organizzazione - Contestazione a persona già giudicata quale partecipe della stessa organizzazione nel medesimo periodo - Possibilità - Esclusione - Violazione del "ne bis in idem" - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227711-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, comporta una violazione del principio "ne bis in idem" la contestazione del reato previsto dal secondo comma dell'art. 416-bis cod. pen. (appartenenza all'associazione con funzioni di promozione, direzione o organizzazione) nei confronti di un soggetto il quale, con riferimento allo stesso periodo ed alla medesima organizzazione criminale, sia già stato giudicato quale mero partecipe (primo comma del citato art. 416-bis), poiché le accuse concernono uno stesso fatto (l'appartenenza ad un dato gruppo delinquenziale), per quanto diversamente considerato per il titolo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)