Sez. 5, Sentenza n. 9452 del 12/07/1984 Ud. (dep. 30/10/1984) Rv. 166421 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MOMENTO CONSUMATIVO - INDIVIDUAZIONE - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MOMENTO CONSUMATIVO - INDIVIDUAZIONE - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ.*
Il momento consumativo del reato di emissione di assegni a vuoto va individuato nella data di negoziazione, cioè nella data in cui del titolo si fa uso conforme alla sua natura e non in quella, eventualmente diversa che sia apposta sul titolo. In Mancanza di prova diversa l'uso dell'assegno deve considerarsi avvenuto alla data che nel titolo sta a indicare la sua emissione. È ammissibile in linea di principio la prova testimoniale diretta ad accertare la eventuale negoziazione del titolo in data antecedente a quella emergente dallo stesso. (V mass n 162856; (V mass n 154837; (V mass n 151072).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)