Sez. L - , Ordinanza n. 27467 del 20/11/2017 (Rv. 646263 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Intervento del Fondo di garanzia presso l'INPS - Datore di lavoro assoggettabile a fallimento - Impossibilità, in concreto, di dichiarare il fallimento - Ininfluenza - Esperimento di procedura esecutiva risultata infruttuosa - Sufficienza - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
Ai fini della tutela prevista dalla l. n. 297 del 1982 in favore dei lavoratori per il pagamento del TFR, in caso di insolvenza del datore di lavoro, ove quest'ultimo, pur assoggettabile al fallimento, non possa in concreto essere dichiarato fallito per aver cessato l'attività da oltre un anno, è ammissibile un'azione nei confronti del Fondo di garanzia, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della l. n. 297 citata, purché il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione forzata, salvo che risulti l'esistenza di altri beni aggredibili con l'azione esecutiva.
Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 com. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)