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Sez. L, Sentenza n. 15662 del 01/07/2010 (Rv. 613970 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO | Mancato pagamento del TFR per insolvenza del datore di lavoro - Intervento del Fondo di garanzia presso l'INPS - Presupposto - Datore di lavoro assoggettabile a fallimento - Impossibilità, in concreto, di dichiarare il fallimento - Ininfluenza - Esperimento di procedura esecutiva risultata infruttuosa - Sufficienza - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613970-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO

Ai fini della tutela prevista dalla legge n. 297 del 1982 in favore dei lavoratori per il pagamento del TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro, ove quest'ultimo, pur assoggettabile al fallimento, non possa in concreto essere dichiarato fallito per aver cessato l'attività da oltre un anno, è ammissibile un'azione nei confronti del Fondo di garanzia, ai sensi dell'art. 2, quinto comma della legge n. 297 citata, purché il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione forzata, salvo che risulti l'esistenza di altri beni aggredibili con l'azione esecutiva.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)