diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3437 del 14/10/1976 (Rv. 382200 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - PROSECUZIONE D'UFFICIO - CONTRASTO CON L'ART 24 COST - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382200-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - PROSECUZIONE D'UFFICIO - CONTRASTO CON L'ART 24 COST - ESCLUSIONE.*

Il giudizio di Cassazione, instauratosi con la notificazione ed il deposito del ricorso, prosegue per impulso d'ufficio e non e suscettibile di interruzione per sopravvenuta morte della parte ricorrente, ai sensi dell'art 300 cod proc civ, tale norma operando per i soli procedimenti pendenti davanti ai giudici del merito. Questa interpretazione del citato art 300 cod proc civ manifestamente non si pone in contrasto con l'art 24 della Costituzione, perche la piena tutela del diritto di difesa della parte deceduta viene assicurata dalla sopravvivenza della procura speciale al difensore anche dopo la morte del mandante. (V 2018/56; (V 2237/53).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)