Sez. 3, Sentenza n. 2797 del 09/04/1988 (Rv. 458417 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ISTITUTO DELLA INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER LA MORTE DI UNA DELLE PARTI - INAPPELLABILITÀ - CONTRASTO CON L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ISTITUTO DELLA INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER LA MORTE DI UNA DELLE PARTI - INAPPELLABILITÀ - CONTRASTO CON L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
Il giudizio di Cassazione, instauratosi con la notificazione ed il deposito del ricorso, prosegue per impulso d'ufficio e non è suscettibile di interruzione per sopravvenuta morte della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., tale norma operando per i soli procedimenti pendenti davanti ai giudici del merito (artt. 311 e 359 cod. proc. civ.). questa interpretazione del citato art. 300 cod. proc. civ. manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, perché la piena tutela del diritto di difesa della parte deceduta viene assicurata dalla sopravvivenza della procura speciale al difensore anche dopo la morte del mandante, né con l'art. 3 della Costituzione - per irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto al procedimento di merito ed al giudizio davanti al consiglio di stato - perché il giudizio di merito è caratterizzato dal principio della disponibilità delle parti e quello davanti al consiglio di stato è strutturato come giudizio anche del merito della controversia. (V 560/84, mass n 432795; (V 3551/81, mass n 414162; (V 1579/80, mass n 405143; (V 3437/76, mass n 382200).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)