Sez. 1, Sentenza n. 6388 del 17/05/2000 (Rv. 536597 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI | Onnicomprensività dell'indennizzo - Applicabilità dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 in favore del proprietario del fondo parzialmente espropriato - Esclusione - Fattispecie relativa ad espropriazione parziale per realizzazione di strada.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI
Nei confronti del soggetto espropriato, ogni indennizzo conseguente all'evento espropriativo, per atti legittimamente compiuti dalla P.A., tanto nella fase di esecuzione dell'opera che in quella di esercizio di pubblico servizio cui l'opera è destinata, viene ricondotto e deve essere ricompreso nell'indennità di esproprio, senza che residui spazio per l'applicazione dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865. Di conseguenza, detta norma risulta riferibile solo ai proprietari dei fondi contigui a quello espropriato (a soggetti, cioè, estranei alla procedura ablatoria), i quali abbiano comunque risentito un danno e siano risultati gravati di servitù in dipendenza dell'esecuzione dell'opera pubblica (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno proposta contro l'ANAS da un privato, il quale, avendo subito l'espropriazione di parte del suo fondo per la realizzazione di una strada, lamentava danni al resto del fondo rimasto in sua proprietà, derivanti dalla realizzazione dell'opera pubblica).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)