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Sez. 1, Sentenza n. 4657 del 26/05/1997 (Rv. 504688 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI | Indennità di esproprio - Prezzo della cessione volontaria - Danno per la parte residua non espropriata - Comprensività - Limiti.
Stato
decisa il 1997-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504688-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI

Nel caso di espropriazione parziale, l'indennità (e dunque anche il compenso accettato per la cessione volontaria, che in quanto negozio di diritto pubblico deve produrre risultati non diversi dall'espletamento del procedimento espropriativo) deve tener conto di tutti i danni che incidono sulla parte residua del fondo, rimasta in proprietà del titolare assoggettato al provvedimento ablatorio, sia che traggano origine dall'espropriazione, sia che derivino dall'esecuzione dell'opera pubblica o dall'esercizio del pubblico servizio cui l'opera sia destinata. Ne consegue che il proprietario, il quale abbia convenuto la cessione parziale del fondo, ricevendo il pagamento del prezzo convenuto, non può pretendere indennità ulteriori per danni alla parte residua, invocando l'art. 46 legge 2359 del 1865, a meno che la realizzazione dell'opera pubblica non abbia integrato gli estremi del fatto costitutivo di responsabilità aquiliana.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)