Sez. 1, Sentenza n. 25017 del 25/11/2005 (Rv. 585368 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI | Deprezzamento del residuo - Distinta domanda di risarcimento - Ammissibilità - Condizioni.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI
Pur dovendosi escludere, nell'ipotesi di espropriazione parziale, l'ammissibilità di una pretesa risarcitoria per il deprezzamento dei beni residui distinta dalla pretesa indennitaria, giacché l'art. 40 della legge n. 2359 del 1865 prevede, in ipotesi di espropriazione parziale, il pagamento di un'unica indennità, costituita dalla differenza tra il giusto prezzo che l'immobile avrebbe avuto prima dell'occupazione ed il giusto prezzo della residua parte dopo l'occupazione, l'azione risarcitoria per la sola perdita di pregio degli immobili residuati, per il modo in cui sia stata illecitamente eseguita l'opera pubblica per la quale si rese necessaria l'espropriazione, appare compatibile con l'opposizione alla stima, avendo come titolo l'illiceità dell'opera costruita, che non esclude esistenza e legittimità della procedura espropriativa.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)