Sez. 1, Sentenza n. 1851 del 14/05/1975 (Rv. 375521 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE - INEFFICACIA - ATTI PATRIMONIALI - CONTO CORRENTE BANCARIO - ESTENSIONE - CONSEGUENZE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE - INEFFICACIA - ATTI PATRIMONIALI - CONTO CORRENTE BANCARIO - ESTENSIONE - CONSEGUENZE.*
L'art 44 legge fallimentare, che stabilisce l'inefficacia di tutti gli Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento rispetto ai creditori, colpisce qualunque atto di disposizione patrimoniale, e percio anche il contratto di conto corrente bancario, integrante un mandato a ricevere accrediti e ad effettuare pagamenti, onde la banca e tenuta a riversare al fallimento tutto quanto ricevuto dal fallito, non rilevando che alcunche sia pervenuto a terzi, ad opera della medesima e in esecuzione del contratto di conto corrente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1852, Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)