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Sez. 1, Sentenza n. 1851 del 14/05/1975 (Rv. 375521 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE - INEFFICACIA - ATTI PATRIMONIALI - CONTO CORRENTE BANCARIO - ESTENSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1975-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375521-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE - INEFFICACIA - ATTI PATRIMONIALI - CONTO CORRENTE BANCARIO - ESTENSIONE - CONSEGUENZE.*

L'art 44 legge fallimentare, che stabilisce l'inefficacia di tutti gli Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento rispetto ai creditori, colpisce qualunque atto di disposizione patrimoniale, e percio anche il contratto di conto corrente bancario, integrante un mandato a ricevere accrediti e ad effettuare pagamenti, onde la banca e tenuta a riversare al fallimento tutto quanto ricevuto dal fallito, non rilevando che alcunche sia pervenuto a terzi, ad opera della medesima e in esecuzione del contratto di conto corrente.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1852, Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)