Sez. 1, Sentenza n. 1417 del 21/03/1989 (Rv. 462247 - 01)
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - IN GENERE - CONTO CORRENTE BANCARIO - INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI IMPRESA ESERCITATA DAL FALLITO DOPO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ACQUISIZIONE DA PARTE DEL CURATORE DELLE SOMME VERSATE - LIMITI.*
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - IN GENERE - CONTO CORRENTE BANCARIO - INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI IMPRESA ESERCITATA DAL FALLITO DOPO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ACQUISIZIONE DA PARTE DEL CURATORE DELLE SOMME VERSATE - LIMITI.*
Qualora un contratto di conto corrente bancario e gli Atti ad esso inerenti si inseriscano in una nuova attività d'impresa esercitata dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, sicché le somme versate in conto configurino i proventi di detta impresa ed i pagamenti a terzi (a mezzo di assegni bancari) costituiscano i costi per realizzare tali proventi, la facoltà del curatore di acquisire dette somme, in forza dell'inefficacia delle relative rimesse contemplata dall'art. 44 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, trova limite nel disposto dell'art. 42 secondo comma dello stesso decreto, circa l'inclusione nel fallimento dei beni sopravvenuti al netto delle passività, e, pertanto, resta circoscritta alla parte che rappresenti l'utile netto di quell'attività e così il saldo attivo del conto corrente bancario, depurato, quindi, dall'importo dei pagamenti a terzi a mezzo di assegni bancari, non potendo essere disconosciuti gli Atti dispositivi attraverso i quali è stato conseguito. (V 4434/81, mass n 415138; (V 1851/75, mass n 375521; (V 381/46).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)