Sez. 1, Sentenza n. 3143 del 30/03/1994 (Rv. 486010 - 01)
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Legittimazione | Soggetti diversi dal genitore convenuto in giudizio per l'accertamento della filiazione - Contraddittori necessari - Qualità - Esclusione.
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Legittimazione
Nel giudizio per la dichiarazione della paternità (o maternità) naturale, poiché lo status di figlio naturale è accertabile individualmente verso ciascuno dei genitori, legittimato passivo è il solo genitore (e, in mancanza i suoi eredi) nei cui confronti si intende accertare la filiazione, mentre la posizione degli altri soggetti (ivi compreso l'altro genitore) resta regolata dal secondo comma dell'art. 276 cod. civ., che attribuisce la legittimazione a contraddire alla domanda, intervenendo nel processo, ma non anche quella di essere citati in giudizio come contraddittori necessari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 270, Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. art. 276 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)