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Sez. 1, Sentenza n. 12187 del 01/12/1997 (Rv. 510608 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - LEGITTIMAZIONE | Passiva - Del presunto genitore o dei suoi eredi - Facoltà di contraddire per chiunque abbia interesse - Sussistenza - Conseguenze - Accertamento dell'identità della madre - Portata - Natura.
Stato
decisa il 1997-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510608-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - LEGITTIMAZIONE

Per il disposto dell'art. 276 cod. civ. la legittimazione passiva nella azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale spetta al presunto genitore o ai suoi eredi, salva la facoltà di contraddire per chiunque vi abbia interesse. Conseguentemente, la dichiarazione giudiziale fa stato esclusivamente nei confronti del padre naturale, mentre l'identità della madre si pone nell'ambito di tale giudizio come un accertamento di fatto che può essere compiuto anche in via incidentale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. art. 276 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)