Sez. L, Sentenza n. 3928 del 20/02/2007 (Rv. 594798 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo del datore di lavoro - Pagamento della quota annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati - Diritto al rimborso delle spese sostenute - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
Il pagamento della quota annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo del datore di lavoro è rimborsabile dal datore di lavoro, non rientrando né nella disciplina positiva dell'indennità di toga (art.14, comma 17, d.P.R. n.43 del 1990) a carattere retributivo, con funzione non restitutoria e un regime tributario incompatibile con il rimborso spese, né attenendo a spese nell'interesse della persona, quali quelle sostenute per gli studi universitari e per l'acquisizione dell'abilitazione alla professione forense (principio affermato in controversia proposta da un avvocato dipendente dell'INAIL, ruolo legale)
Riferimenti normativi: DPR 13/01/1990 num. 43 art. 14 com. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)