diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10367 del 28/05/2004 (Rv. 573278 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Lavoratore tenuto alla reperibilità - Spese telefoniche rimborsate dal datore di lavoro - Assoggettazione a contribuzione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573278-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Ai fini dell'adempimento dell'obbligazione di reperibilità, prevista nell'organizzazione del lavoro fondamentalmente nell'interesse di chi si avvale della prestazione lavorativa, le spese sostenute dal lavoratore per il canone di un'utenza di telefonia fissa sono inscindibilmente connesse con l'esecuzione della prestazione; esse rientrano quindi tra quelle effettuate in esecuzione del lavoro e sostenute per l'adempimento di una obbligazione di lavoro e, in quanto tali non sono soggette a contribuzione, ai sensi dell'art. 12, comma secondo, n. 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento a dipendente dell'ENEL tenuto alla reperibilità, aveva ritenuto esenti da contribuzione le spese relative al canone telefonico, corrisposte per l'intero dal datore di lavoro al lavoratore in base all'art. 4 del ccnl del 1976 e ad un successivo scambio di lettere tra l'ENEL e le organizzazioni sindacali, volto a chiarire la portata dell'impegno del datore di lavoro in ordine al rimborso delle spese telefoniche sostenute dal lavoratore).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)