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Sez. U, Sentenza n. 11379 del 31/05/2016 (Rv. 639974 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Riscossione tributaria - Domanda risarcitoria verso il concessionario per illecita iscrizione d'ipoteca esattoriale - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie anteriore al d.l. n. 223 del 2006.
Stato
decisa il 2016-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639974-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

In tema di riscossione tributaria, la domanda risarcitoria proposta verso il concessionario per illecita iscrizione d'ipoteca esattoriale in fattispecie anteriore all'entrata in vigore dell'art. 35, comma 26 quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, non può essere respinta dal giudice ordinario a ragione della devoluzione al giudice tributario della pretesa a cautela della quale l'ipoteca è stata iscritta, poiché tale pretesa è solo il presupposto di legittimità della condotta del concessionario e riguarda una questione pregiudiziale conoscibile dal giudice ordinario, cui è devoluta la domanda principale risarcitoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)