Sez. 5, Sentenza n. 13190 del 11/06/2014 (Rv. 631200 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Iscrizione d'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Impugnazione - Controversie anteriori all'entrata in vigore del d.l. n. 223 del 2006 - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento d'iscrizione di ipoteca sugli immobili, al quale l'Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, se promosse in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 35, comma 26 quinquies, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248), trattandosi di provvedimento preordinato all'espropriazione forzata, in relazione al quale la tutela giudiziaria, esperibile nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, non può realizzarsi né dinanzi al giudice amministrativo, mancando l'esercizio di un potere di supremazia in materia di pubblici servizi, né dinanzi al giudice tributario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (come modificato dall'art. 12, comma secondo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448), non potendo attribuirsi carattere interpretativo all'art. 35, comma 26 quinquies cit., che ha ampliato la categoria degli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie.
Riferimenti normativi: Legge 29/09/1973 num. 602 art. 77, Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 com. 26 n. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)