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Sez. L, Sentenza n. 10447 del 08/05/2006 (Rv. 589092 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Revisione per errore - Art. 14 - vicies quater del d.l. n.115 del 2005, conv. in legge n.168 del 2005 - Portata - Reviviscenza della disciplina giuridica dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte Cost. n. 191 del 2005 - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589092-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE

In tema di revisione per errore della prestazioni erogate dall'INAIL, l'art. 14-vicies quater, del d.l. n. 115 del 2005, convertito, con modificazioni, in legge n. 168 del 2005, non ripristina la disciplina giuridica dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 191 del 2005), né poteva farlo, ma fonda, entro più restrittivi limiti di reddito, il diritto degli assicurati che abbiano avuto un provvedimento di rettifica ai sensi dell'art. 9, commi 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 38 del 2000, e cioè con provvedimento assunto sotto il regime dell'art. 55 della legge n. 88 del 1989, riesaminato secondo i criteri dell'art. 9, commi 1, 2 e 3, a mantenere le prestazioni erogate o parte di esse.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/06/2005 num. 115 art. 14, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 55, Legge 17/08/2005 num. 168 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)