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Sez. L, Sentenza n. 7037 del 28/11/1986 (Rv. 449112 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449112-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*

L'interpretazione dei contratti collettivi postcorporativi di diritto comune è devoluta al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale - interpretando l'accordo nazionale 23 luglio 1976 per le aziende municipalizzate di trasporto - aveva ritenuto che il compenso per il lavoro straordinario espletato in modo fisso e continuativo fosse da computare nella retribuzione relativa alle ferie e nelle mensilità aggiuntive). (V 705/86, mass n 444266).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2077, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Contr. Coll. 23/07/1976

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)