Sez. L, Sentenza n. 3982 del 10/06/1988 (Rv. 459128 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - RETRIBUZIONE, COMPETENZE ACCESSORIE ED ALTRE INDENNITÀ - DETERMINAZIONE - RISERVA IN FAVORE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - INTERPRETAZIONE RELATIVA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INDENNITÀ DI CENTRO ELETTROCONTABILE ED ALLA SUA INCLUSIONE NELLA COMPETENZA ACCESSORIA A CARATTERE FISSO E CONTINUATIVO.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - RETRIBUZIONE, COMPETENZE ACCESSORIE ED ALTRE INDENNITÀ - DETERMINAZIONE - RISERVA IN FAVORE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - INTERPRETAZIONE RELATIVA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INDENNITÀ DI CENTRO ELETTROCONTABILE ED ALLA SUA INCLUSIONE NELLA COMPETENZA ACCESSORIA A CARATTERE FISSO E CONTINUATIVO.*
L'art. 1 del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 riserva la disciplina della retribuzione (cioè - secondo l'espressione usata dalla norma - degli "stipendi e delle paghe"), delle competenze accessorie e di ogni altra indennità spettante agli autoferrotranvieri in dipendenza del rapporto di lavoro alla contrattazione collettiva, la cui interpretazione da parte del giudice del merito (nel caso di contratti di diritto comune) è censurabile in Sede di legittimità solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza aveva ritenuto che l'indennità di centro elettrocontabile facesse parte delle competenze accessorie a carattere fisso e continuativo previste dall'art. 6 del C.C.n.L. del 1976 e fosse quindi computabile, a norma dell'art. 17 dello stesso contratto, nella retribuzione normale sulla quale calcolare la maggiorazione per il lavoro straordinario. La S.C. - rilevata incidentalmente l'avvenuta abrogazione del R.d.l. 19 ottobre 1923 n. 2328 ad opera dell'art. 104 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 - ha confermato detta statuizione, giudicando irrilevante il fatto che la suindicata indennità fosse stata istituita prima del contratto del 1976 e con riguardo alle giornate di effettiva presenza, attese, sotto quest'ultimo profilo, le concrete modalità di erogazione dell'emolumento quali accertate dal giudice del merito). (V 7087/86, mass n 449112).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 3, Legge 17/04/1925 num. 473 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., DPR 11/07/1980 num. 753 art. 104 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)