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Sez. 4, Sentenza n. 3238 del 14/02/1985 Ud. (dep. 05/04/1985) Rv. 168626 - 01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - GIUDIZIO D'APPELLO - OMESSA NOTIFICA DELLA CITAZIONE - NULLITÀ DELLE DISPOSIZIONI CIVILI - CASSAZIONE - ANNULLAMENTO CON RINVIO - AL GIUDICE CIVILE D'APPELLO.*
Stato
decisa il 1985-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168626-01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - GIUDIZIO D'APPELLO - OMESSA NOTIFICA DELLA CITAZIONE - NULLITÀ DELLE DISPOSIZIONI CIVILI - CASSAZIONE - ANNULLAMENTO CON RINVIO - AL GIUDICE CIVILE D'APPELLO.*

La omissione della notifica della citazione e dell'avviso alla parte civile per il giudizio di appello comporta la nullità dello stesso. In tal caso però, poiché l'interesse della parte civile è rilevante solo per ciò che riguarda le restituzioni ed il risarcimento del danno, le Disposizioni relative devono ritenersi nulle in conseguenza della sua mancata partecipazione al processo e va ordinato il rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado d'appello. (V mass n 139659; (V mass n 130088; (Conf mass n 129014).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 541

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)