Sez. 3, Sentenza n. 323 del 08/03/1974 Ud. (dep. 16/01/1975) Rv. 129014 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - INTERVENTO NELLE FASI SUCCESSIVE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - APPELLO - OMESSA NOTIFICAZIONE DEL DECRETO DI CITAZIONE ALLA PARTE CIVILE - NULLITA INSANABILE - FATTISPECIE.*
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - INTERVENTO NELLE FASI SUCCESSIVE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - APPELLO - OMESSA NOTIFICAZIONE DEL DECRETO DI CITAZIONE ALLA PARTE CIVILE - NULLITA INSANABILE - FATTISPECIE.*
La parte civile, dopo il rituale inserimento dell'Azione civile nel procedimento penale, ha diritto di intervenire nel giudizio d'appello a tutela della sua pretesa nei confronti dell'imputato, al fine di contrastare al gravame proposto dal medesimo, inteso a scagionarlo, insieme, dalla responsabilita penale e da quella civile. La nullita del decreto di citazione ex art 517 cod proc pen, in caso di omessa sua notificazione alla parte civile, sebbene non rientrante nella categoria delle nullita generali o assolute di cui all'art 185 cod proc pen, tuttavia, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di convalescenza previste dagli artt 187 e 188 stesso codice, non e suscettibile della speciale sanatoria di cui all'art 422 del citato codice, per le nullita verificatesi negli Atti preliminari al giudizio e ben puo essere fatta valere come motivo di impugnazione. (nella specie la suprema Corte ha rilevato che i reati ascritti agli imputati, assolti con formula piena, erano prescritti, e che tale causa estintiva non poteva essere dichiarata in Mancanza di impugnazione del PM o degli imputati, e che, in ipotesi, l'annullamento senza rinvio per l'Estinzione del reato avrebbe privato la parte civile in Sede penale e nel grado d'appello. Apparendo pero evidente che nei confronti della parte civile la sentenza impugnata non poteva far stato perche il giudizio non si era svolto in suo contraddittorio, e che gli interessi civili devono ricevere tutela a norma dell'art 541 cod proc pen, la suprema Corte ha annullato la sentenza con rinvio al giudice civile d'appello).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 187, Cod. Proc. Pen. art. 188, Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 422 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 541
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)